Con il Decreto legge n. 99/2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.06.2017, sono state previste misure di ristoro per le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa detenevano obbligazioni subordinate sottoscritte o acquistate entro il 12 giugno 2014 ed emessi dalle Banche in liquidazione. Si considerano investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017 al Fondo di Solidarietà che erogherà un indennizzo forfettario pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari al netto di:
– Oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto;
– La differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina;
– Il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.

Si potrà chiedere il rimborso ricorrendo di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

Il Fondo di solidarietà verificherà la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni di accesso, calcolerà l’importo dell’indennizzo e procederà alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.