Prelievo ematico come atto di polizia giudiziaria: è sempre necessario l’avviso al difensore

Il prelievo ematico effettuato dal personale sanitario su richiesta della Polizia Giudiziaria al fine di accertare la sussistenza di uno stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente di un’auto coinvolta in incidente stradale costituisce atto di polizia giudiziaria, per il compimento del quale vi è l’obbligo di dare avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Corte d’Appello Cagliari, sezione I, sentenza 18 maggio 2017, n. 360).

Fattispecie in esame

Tizio, coinvolto in incidente stradale in orario notturno, è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 187, co. 1, 1 quater cod. strada per guida, in orario compreso tra le 22,00 e le 7,00, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’accertamento dello stato di alterazione veniva predisposto mediante esami di laboratorio presso il più vicino nosocomio, su espressa richiesta della Polizia stradale e senza alcuna necessità sanitaria. A Tizio non era stato richiesto alcun consenso per sottoporsi agli esami, né era stato dato alcun avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di Tizio, mediante unico motivo di gravame, eccependo l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento, in quanto svolto in violazione delle norme che ne regolano l’effettuazione, chiedendo l’assoluzione dell’imputato per il reato contestato per carenza di prove.

La Corte di Appello di Cagliari ha accolto il motivo di gravame, assolvendo l’imputato dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

L’accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti impone l’obbligo di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia

L’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcoltest e il prelievo volto a verificare lo stato di alterazione da consumo di sostanze stupefacenti costituiscono atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., ai quali il difensore può assistere senza che egli abbia però il diritto di essere previamente avvisato (art. 356 c.p.p.). L’art. 114 disp. att. c.p.p. impone alla polizia giudiziaria l’obbligo, prima di sottoporre Tizio all’accertamento, di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Laddove l’accertamento fosse effettuato dai sanitari di una struttura nella quale il soggetto sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale, l’avviso della facoltà di nomina del difensore di fiducia è ritenuto dovuto quando l’accertamento sia compiuto non nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. IV, 10/1/2017, n. 4234; Cass. pen. Sez. IV, 22/12/2016, n. 3340; Cass. pen. Sez. I, 21/12/2016, n. 15272; Cass. pen. Sez. IV, 5/4/2016, n. 22711; Cass. pen. Sez. feriale, 6/8/2015, n. 34886). Il prelievo ematico compiuto, invece, autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili e, dunque, non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. (Cass. pen. Sez. VI, 13/9/2016, n. 43894; Cass. pen. Sez. IV, 4/6/2013, n. 38458; Cass. pen. Sez. IV, 21/12/2011, n. 34145).